Le visite e gli accertamenti diagnostici prevedono il pagamento di un ticket. Ciascuna ricetta può contenere fino a 8 prestazioni della stessa branca specialistica. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a 3 tipologie di prestazioni terapeutiche, per un massimo di 36 sedute.
Sono tenuti al pagamento del ticket tutti gli assistiti che non siano esenti.
Il pagamento del ticket può essere effettuato presso:
Alcune categorie di cittadini sono esentati dal pagamento del ticket sulle prestazioni specialistiche e sui farmaci. Tali esenzioni possono essere per patologia, per invalidità e per reddito.
L'esenzione per patologia viene rilasciata dagli uffici distrettuali presenti nel territorio di residenza dell'interessato, previa valutazione medica della documentazione clinica prodotta. L'esenzione riguarda le prestazioni diagnostiche ed i farmaci correlati alla patologia riconosciuta e va presentata al medico in occasione di prescrizione di visita, esame o farmaco.
L'esenzione per invalidità viene rilasciata dagli uffici distrettuali presenti nel territorio di residenza dell'interessato, mediante l'esibizione del verbale di riconoscimento dell'invalidità. Il certificato di esenzione deve essere presentato al medico in occasione di prescrizione di visita, esame o farmaco.
Le esenzioni per reddito possono essere di due tipi:
E’ regolata dalla normativa nazionale.
L’Azienda Sanitaria invia al domicilio degli aventi diritto un attestato di esenzione, che il cittadino deve presentare al medico curante. Spetta al medico indicare sulla richiesta il codice di esenzione dal ticket.
Se la prestazione non necessita di richiesta del medico (vedi elenco), il paziente deve portare l’esenzione con sè.
Chi ha diritto all’esenzione ma non ha ricevuto l’attestato, può presentarsi, con documento di identità, presso uno degli sportelli Asl del distretto di residenza, negli specifici giorni e orari di apertura (vedi elenco)
E’ regolata dalla normativa regionale.
cittadino residente appartenente a nucleo familiare con reddito complessivo annuale lordo riferito all’anno precedente inferiore a € 36.151,98 rilevato da uno dei seguenti punti:
Gli assistiti già in possesso dell’attestato con i codici di esenzione E01, E02, E03, E04 rilasciati per le visite e gli esami diagnostici non devono fare ulteriore richiesta per l’esenzione per reddito dal ticket sui farmaci. Chi invece non è in possesso di tale attestato dovrà recarsi all’Asl ad autocertificare il proprio diritto all’esenzione, presso gli sportelli CUP – Centri Unici di Prenotazione
Vedi anche la pagina “Farmaci”
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