Farmaci

Assistenza farmaceutica

L’ASL TO3 assicura la fornitura dei farmaci, con eventuali quote di partecipazione alla spesa previste dalle norme, attraverso la rete delle farmacie convenzionate e dell’Azienda.

I farmaci

I cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale hanno diritto alle specialità medicinali previste dal Prontuario farmaceutico nazionale. La loro distribuzione avviene mediante la rete delle farmacie aperte al pubblico o, per particolari farmaci, direttamente presso le aziende sanitarie.

I farmaci sono classificati in:

  • farmaci di fascia A (essenziali o per patologie croniche), a carico totale del Servizio sanitario regionale (fatto salvo il pagamento di un ticket, vedi sotto alla voce “Il ticket”), forniti ai cittadini dietro prescrizione medica redatta su ricettario del SSN, che ha validità massima di 30 giorni e può contenere l’indicazione:
    • di un massimo di due specialità diverse o due confezioni dello stesso farmaco per ricetta, a eccezione degli antibiotici monodose e dei medicinali somministrabili esclusivamente per fleboclisi (massimo 6 confezioni per ricetta);
    • di un massimo di tre pezzi per ricetta, e comunque per un periodo non superiore ai 60 giorni di terapia, per i pazienti affetti da patologie croniche che necessitino di trattamento prolungati nel tempo;
    • di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia della durata massima di 30 giorni, per i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore.
  • farmaci di fascia C, a totale carico del cittadino, venduti dietro presentazione di prescrizione medica. Fanno eccezione gli invalidi di guerra dalla I alla VIII categoria con pensione di guerra vitalizia (legge 203/2000) per i quali l’erogazione è gratuita su indicazione del medico di famiglia, e gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge 206/2004) nei casi in cui il medico di famiglia ne attesti la comprovata utilità terapeutica.
  • farmaci di fascia H, che sono di esclusivo uso ospedaliero e che quindi possono essere utilizzati solo in ospedale o distribuiti presso le aziende sanitarie regionali.

Il ticket

Dal 1.3.2019 non è più richiesta la quota fissa  di compartecipazione (ticket), mentre nulla cambia per la compartecipazione dovuta dal cittadino nel caso della prescrizione del farmaco originale verso il prezzo    del farmaco equivalente  stabilito nelle liste di trasparenza.

Sono a totale carico del Servizio sanitario i farmaci generici e gli analgesici oppiacei usati nella terapia del dolore.
Il Servizio sanitario regionale prevede l’esenzione dal ticket sui farmaci per alcune categorie di persone, in base alle patologie o alla condizione reddituale.

Esenti per patologia o per condizione invalidante:

  • affetti da alcune malattie croniche, definite dal ministero della Salute, che usufruiscono di un’esenzione parziale (pari a 1 euro) soltanto per l’acquisto di farmaci destinati alla cura di quella patologia;
  • gli invalidi: grandi invalidi del lavoro, invalidi civili al 100%, ciechi e sordomuti ex art. 6 legge n. 482/68, invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla seconda all’ottava, invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
  • pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia;
  • detenuti e gli internati ex art. 1, legge 22 giugno 1999, n. 230;
  • danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex legge n. 238/97, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/92;
  • soggetti affetti da malattie professionali, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
  • vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • infortunati sul lavoro;
  • persone affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta (malati terminali).

Esenti per reddito:

Dal 1° gennaio 2008 sono esenti dal pagamento del ticket tutti i cittadini facenti parte di nuclei familiari fiscali con reddito complessivo inferiore a 36.151,68 euro, indipendentemente dall’età. Il nucleo familiare fiscale è costituito:

  • dall’interessato;
  • dal coniuge (non legalmente ed effettivamente separato, anche se in regime di separazione dei beni e non convivente con l’interessato);
  • dai familiari – di solito i figli – per i quali l’interessato usufruisce già delle detrazioni fiscali in quanto titolari di un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

Il reddito del nucleo familiare fiscale è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri e si rileva dall’ultima dichiarazione annuale dei redditi disponibile:

  • rigo RN1 se si è presentato il modello Unico;
  • dal modello 730-3, rigo alla voce reddito complessivo;
  • punto 1 parte B se si è presentato il modello Cud.

Come – Esenzione per reddito

Gli assistiti già in possesso dell’attestato con i codici di esenzione E01, E02, E03, E04 rilasciati per le visite e gli esami diagnostici non devono fare ulteriore richiesta per l’esenzione per reddito dal ticket sui farmaci.
Chi invece non è in possesso di tale attestato dovrà recarsi all’Asl ad autocertificare il proprio diritto all’esenzione.

Dove – Esenzione per reddito

L’autocertificazione va presentata presso gli sportelli CUP – Centri Unici di Prenotazione

Come – Esenzione per patologia o per condizione invalidante

Per fruire dell’esenzione per patologia o per condizione invalidante, le modalità variano a seconda della categoria. Per informazioni è possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia o alla propria Asl, presso gli sportelli distrettuali.

Dove – Esenzione per patologia o per condizione invalidante

Per il rilascio dell’esenzione per patologia o per condizione invalidante occorre rivolgersi presso gli sportelli CUP – Centri Unici di Prenotazione.

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Farmacie ASLTO3