Igiene della produzione di alimenti di origine animale

Igiene della produzione di alimenti di origine animale

Il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande è garantito, nel caso si tratti di alimenti di origine animale, dal Servizio Veterinario Igiene della Produzione degli Alimenti di Origine Animale, e negli altri casi dal SIAN.

L’attività del servizio viene svolta attraverso piani operativi annuali di controllo ufficiale comprendenti ispezioni, verifiche, audit, campionamenti e ricerche di sostanze farmacologicamente attive e di contaminati ambientali presso:

  • impianti di macellazione, salumifici, industrie di trasformazione e di lavorazione di prodotti di origine animale sia all’ingrosso sia al dettaglio;
  • punti di deposito e di commercializzazione all’ingrosso ed al dettaglio (ipermercati, supermercati, mercati e negozi).

Nell’ambito della sua articolazione territoriale, assicura in modo capillare:

  • l’ispezione sanitaria di tutti gli animali macellati per la produzione di carni di ogni specie destinate al consumo umano;
  • il controllo ufficiale sistematico sulla totalità degli stabilimenti di lavorazione, produzione e trasformazione di:
    • carni fresche, selvaggina, prodotti ittici, rane e lumache,
    • prodotti e preparazioni gastronomiche a base di carne e di pesce,
    • uova e prodotti d’uovo,
    • miele;
  • il controllo sui depositi degli alimenti di origine animale, con particolare attenzione per quelli importati da altri Paesi della Comunità Europea o introdotti da Paesi extraeuropei;
  • l’ispezione periodica degli esercizi di vendita al dettaglio di carni e prodotti ittici, sia nei negozi in sede fissa (piccoli esercizi, supermercati e ipermercati), che in quelli operanti sulle aree mercatali;
  • il controllo sulla corretta gestione ed eliminazione dei sottoprodotti e dei rifiuti di origine animale in tutte le filiere produttive.

Inoltre:

  • gestisce le emergenze e gli stati di allerta alimentare al fine di ridurre al minimo i rischi per il consumatore,
  • rilascia pareri tecnici, certificazioni per l’esportazione dei prodotti di origine animale e gestisce i reclami e gli esposti dei cittadini privati,
  • riceve le notifiche, effettua sopralluoghi e rilascia pareri di conformità ai fini della registrazione e del riconoscimento dei nuovi locali destinati alla produzione, trasformazione, deposito e commercializzazione di alimenti di origine animale,
  • effettua sopralluoghi e rilascia pareri di conformità ai fini della registrazione e del riconoscimento dei nuovi locali destinati alla produzione, trasformazione, deposito e commercializzazione di alimenti di origine animale,
  • rilascia nulla osta alla macellazione di animali per consumo familiare in strutture autorizzate ed a domicilio (su richiesta dei titolari),
  • collabora, attraverso attività integrate, con le altre strutture del Dipartimento di Prevenzione nel campo della sicurezza alimentare,
  • svolge attività di formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti; promuove iniziative di educazione sanitaria rivolte alle scuole ed alle organizzazioni di categoria del settore alimentare.

La macellazione per autoconsumo

Nel corso dell’anno solare possono essere macellati per autoconsumo un numero massimo di animali per nucleo familiare:

  • bovini – equini: massimo 2 capi
  • ovi-caprini: massimo 6 capi
  • suini – cinghiali allevati: massimo 4 capi.

La macellazione rituale degli ovi-caprini è consentita solo presso un impianto di macellazione.

La macellazione per autoconsumo può essere effettuata secondo due modalità:

 

1. presso un allevamento registrato in anagrafe zootecnica

L’allevatore può macellare ovi-caprini, suini o cinghiali che ha allevato per almeno i 30 gg. precedenti la macellazione o dalla nascita

Si possono macellare per autoconsumo le seguenti specie animali:

  • ovi-caprini di età inferiore ai 12 mesi
  • suini – cinghiali allevati

Il consumo delle carni di suino/cinghiale deve avvenire solo dopo l’esito negativo dell’esame trichinoscopico.

Presso l’allevamento è vietata la macellazione per conto terzi.

Le carni non possono essere commercializzate, ma sono destinate all’esclusivo uso privato e nell’ambito del proprio nucleo familiare.

Come

L’allevatore deve inviare la comunicazione al Servizio Veterinario area B dell’ASL competente con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, utilizzando i moduli predisposti, alla sezione Servizi veterinari area B (link a https://www.aslto3.piemonte.it/azienda/documenti/modulistica/ ).

Oltre all’invio obbligatorio della comunicazione di macellazione, l’allevatore può fare esplicita richiesta di visita post- mortem (a pagamento). Il Servizio Veterinario effettuerà comunque attività ispettiva a campione o qualora l’allevatore segnali anomalie su carcassa o frattaglie degli animali macellati (non a pagamento).

Si ricorda che le operazioni di macellazione devono prevedere il preventivo stordimento dell’animale ed il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.

È vietato disperdere gli scarti della macellazione nell’ambiente.

 

2. macellazione presso il macello

Nel macello si possono macellare per autoconsumo le seguenti specie:

  • bovini – equini
  • ovi-caprini
  • suini-cinghiali allevati

Come

L’allevatore o il privato cittadino acquirente dell’animale da macellare deve preventivamente contattare l’impianto di macellazione, compilare i moduli predisposti, alla sezione Servizi veterinari area B ed allegarli al Modello 4 (nel caso del privato cittadino, il Modello 4 viene rilasciato dall’allevatore al momento dell’acquisto).

Dove

Nuovo sistema di notifica tramite i SUAP – Sportelli Unici per le Attività Produttive