Sanità animale
La Struttura Complessa di Sanità Animale – Area A, con il Servizio di Anagrafica Zootecnica si occupa di:
- gestione degli interventi di profilassi finalizzate all’eradicazione delle malattie infettive e diffusive delle diverse specie animali oggetto di profilassi di Stato pianificate;
- gestione degli interventi di profilassi delle malattie ad elevata diffusibilità.
- prevenzione e controllo delle zoonosi.
- interventi di polizia veterinaria (prescrizioni, vincoli sanitari e sequestri, sanzioni amministrative, notizie di reato, ecc.).
- proposte di ordinanze per l’Autorità Sanitaria Comunale in materia di Igiene e Polizia veterinaria.
- pareri tecnici di competenza sui ricoveri e sulle modalità di detenzione e movimentazione degli animali.
- vigilanza sui concentramenti e spostamenti animali, compresa l’importazione e l’esportazione, e sulle strutture ed attrezzature a tal fine utilizzate.
- vigilanza sulla corretta pratica della monticazione.
- igiene urbana veterinaria, lotta al randagismo, controllo della popolazione canina e gestione dell’anagrafe canina.
- controllo delle popolazioni sinantropiche e selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell’equilibrio fra uomo, animale ed ambiente.
- certificazioni sanitarie (qualifiche di allevamento, attestazioni di stato sanitario, certificazioni di spostamenti ed esportazione capi, ecc.).
- interventi di educazione sanitaria nei confronti di allevatori, commercianti, detentori e trasportatori di animali.
- gestione anagrafe zootecnica (bovina, ovicaprina, suina, equina e delle specie minori).
Anagrafe canina
L’identificazione e l’iscrizione dei cani all’Anagrafe Canina della propria regione è obbligatoria su tutto il territorio nazionale. L’identificazione dell’animale viene effettuata tramite l’inserimento del microchip ai cuccioli, prima di essere ceduti, a nome ed a cura del proprietario della fattrice, al quale spetta l’obbligo di far apporre il microchip.
Il microchip può essere applicato da un veterinario libero professionista autorizzato, oppure da un veterinario del Servizio Veterinario pubblico dell’ASL competente per territorio, in base alla residenza del proprietario.
Per l’applicazione del microchip al cane presso il Servizio Veterinario, occorre che il proprietario prenda appuntamento, di persona o telefonicamente, presso la segreteria del Servizio (Sedi e orari); il proprietario, o una persona da questi delegata, deve presentarsi con carta d’identità, codice fiscale e ricevuta del pagamento dei diritti sanitari per l’applicazione del microchip (informazioni presso la segreteria del Servizio oppure presso il veterinario di fiducia).
Chi intenda acquisire un cane, a qualunque titolo, deve accertarsi l’animale sia stato già identificato e iscritto all’Anagrafe Canina, entro i 60 gg dalla nascita, a nome ed a cura del proprietario della fattrice; spetta sempre al proprietario della fattrice provvedere poi a segnalare all’Anagrafe Canina la cessione del cucciolo al nuovo proprietario.
Documenti necessari per la cessione di un cane nato ed identificato in Piemonte
- modello allegato 4 anagrafe canina (scaricabile qui) (l’originale è da consegnare all’Asl di prima iscrizione del cane, a cura di chi cede il cane, una copia segue l’animale, la terza copia rimane al cedente);
- se la firma non viene apposta davanti all’incaricato dell’anagrafe canina, allegare fotocopia fronte e retro della carta d’identità e se possibile anche copia del codice fiscale di entrambi i firmatari;
- copia della scheda identificativa del cane (ossia il certificato di applicazione del microchip), che deve seguire il cane in tutti i passaggi di proprietà
Si rammenta che il microchip deve essere applicato, entro i 60 giorni dalla nascita del cane, a cura ed a nome del proprietario della mamma dei cuccioli e prima di essere ceduto.
Documenti necessari per la registrazione di cani provenienti da altre Regioni*
* “Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione ai sensi dell’Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione”, accordo recepito in Regione Piemonte con Deliberazione Giunta Regionale 7 aprile 2014 n. 32-7387
Nel caso di animali di proprietà ceduti da privati, quando l’animale è stato identificato fuori dalla Regione Piemonte, entro 15 giorni dall’arrivo del cane in Piemonte – e prima di qualsiasi cessione – occorre presentarsi all’Asl di residenza per la compilazione del modello allegato 2 anagrafe canina (scaricabile qui), al quale occorre allegare:
- documentazione rilasciata dall’ASL di origine del cane, attestante l’avvenuta registrazione del passaggio di proprietà oppure certificato di cessione del cane, firmato dal cedente, accompagnato dalla copia dei suoi documenti, meglio se riportante il timbro dell’ASL di partenza per conferma di avvenuta consegna della pratica all’asl di origine;
- copia della scheda identificativa del cane (ossia certificato di applicazione del microchip) che deve seguire il cane in tutti i passaggi di proprietà
Documenti necessari per la registrazione di cani introdotti in Piemonte da altri Stati
1 – per i cani provenienti da stati appartenenti alla Comunità Europea: entro 15 giorni dall’arrivo del cane in Italia – e prima di qualsiasi cessione – occorre presentarsi all’Asl per la compilazione del modello allegato 2 (scaricabile qui), esibendo il passaporto del cane, sul quale deve essere registrata l’avvenuta effettuazione di un vaccino antirabbico, fatto almeno 21 giorni prima dell’arrivo dell’animale.
2 – per i cani provenienti da paesi terzi (extra CE): entro 15 giorni dall’arrivo del cane in Piemonte – e prima di qualsiasi cessione – occorre presentarsi all’asl per la compilazione del modello allegato 2 (scaricabile qui), con la copia del certificato sanitario di accompagnamento del cane, che attesta l’avvenuta vaccinazione antirabbica effettuata sul cane nei tempi previsti (diversi per ogni Stato) e l’eventuale effettuazione della titolazione anticorpale (per maggiori informazioni consultare il sito http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en).
L’Italia non accetta l’introduzione, da Stati Europei ed extra CE, di cani di età inferiore ai tre mesi e non validamente vaccinati nei confronti della rabbia, anche se in possesso di passaporto europeo. Si raccomanda di verificare sempre che sul passaporto o sul certificato sanitario, nell’apposita sezione, sia stata certificata tale vaccinazione.
Altri adempimenti
Il proprietario di un cane deve comunicare all’Anagrafe Canina, entro 15 giorni, anche la morte del proprio animale (allegato 7, scaricabile qui), oppure la variazione di indirizzo di residenza o di indirizzo di detenzione (allegato 5, scaricabile qui); è opportuno segnalare anche la variazione dei recapiti telefonici.
Lo smarrimento del proprio cane deve essere denunciato, (allegato 6, scaricabile qui), entro 3 giorni al Comando di Polizia Municipale del comune di residenza. Se l’evento si è verificato in altro Comune o in altra Regione sarebbe utile trasmettere l’allegato 6 anche al Comando di Polizia Municipale del Comune in cui si è verificato lo smarrimento.
È possibile denunciare direttamente all’anagrafe la morte, lo smarrimento del cane e il successivo eventuale ritrovamento, collegandosi al sito pubblico dell’anagrafe canina regionale htttp://www.arvetpiemonte.it/: Segnalazioni del cittadino
Passaporti per cani, gatti e furetti
Cani, gatti e furetti che sono portati all’estero a seguito del proprietario, sia in paesi comunitari sia in paesi extra CE, devo essere accompagnati dal “Passaporto per animali da compagnia” rilasciato dal Servizio Veterinario.
Per il rilascio del Passaporto per animali da compagnia occorre recarsi, previo appuntamento, anche richiesto per telefono, presso il servizio Veterinario dell’ASL di residenza (Sedi e orari Servizi Veterinari ASLTO3), muniti di documento d’identità ed in compagnia dell’animale per il controllo di identità. Inoltre è necessario che:
- il cane sia identificato con tatuaggio leggibile o microchip e registrato all’Anagrafe Canina Regionale
- il gatto o il furetto siano identificati con il microchip
- l’animale, dopo essere stato identificato, sia stato vaccinato contro la rabbia da almeno 21 giorni e da non più di 11 mesi (se si tratta della prima vaccinazione) e secondo le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo della casa produttrice del vaccino.
La prima registrazione dell’avvenuta vaccinazione sul passaporto è effettuata dal Servizio Veterinario al momento del rilascio, mentre le successive vaccinazioni saranno registrate dal veterinario libero professionista che le avrà effettuate.
Per condurre il proprio animale da affezione in paesi extra CE si consiglia di contattare il Servizio Veterinario di riferimento del proprio territorio e/o consultarsi telefonicamente con l’Ambasciata del Paese che si vuole visitare assieme al proprio animale, per verificare i requisiti sanitari aggiuntivi. A tal proposito può essere utile per maggiori informazioni, la consultazione della seguente pagina: http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en
Dove
Morsicature e aggressioni
Le morsicature, i graffi e le aggressioni, quando oggetto di intervento da parte di un medico, o di un medico veterinario se il fatto riguarda altri animali, sono segnalate ufficialmente al Servizio Veterinario. Il Servizio Veterinario provvede al controllo sanitario del soggetto morsicatore e/o morsicato (profilassi della rabbia) e a una valutazione comportamentale, attraverso un apposito questionario.
Cani vaganti
I cani vaganti per strada, devono essere segnalati alla Polizia Municipale del Comune dove sono stati rinvenuti, che provvederà ad avvisare il servizio apposito. Se possibile, continuare a monitorare l’animale fino all’intervento dell’addetto, per evitare che il cane nel frattempo si allontani e non possa essere recuperato. In assenza della Polizia Municipale allertare altri Ufficiali di P.G. (Carabinieri, Polizia Stradale, Veterinario ASL….)
Raccogliere un cane vagante e trattenerlo presso di sé è vietato dalla legge e potrebbe impedire al cane di rientrare nella famiglia dove viveva.