STATUTO

CAPITOLO 1

Denominazione – Oggetto – Sede – Durata Articolo 1 – Denominazione

E’ costituita, ai sensi della Legge Regionale Piemonte 28 marzo 2012 n. 3, una Società Consortile a Responsabilità limitata con denominazione “Federazione Sovrazonale Piemonte 1 – Torino Sud Est s.c. a r.l.”.

La Società, a cui aderiscono tutte le Aziende Sanitarie Regionali dell’area sovrazonale Torino Sud Est, ha scopo non lucrativo, ai sensi degli articoli 2602, 2615-ter e 2620 del codice civile ed è strumento per favorire la cooperazione interaziendale e la realizzazione di reti integrate di offerta, anche a livello interprovinciale, con lo scopo di conseguire il massimo livello possibile di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa.

Si tratta di società consortile con attività interna.

 

 

Articolo 2 – Oggetto sociale

La Società, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza, ha per oggetto lo svolgimento di funzioni correlate a:

  1. piano di acquisto annuali e pluriennali e approvvigionamento di beni e servizi, ad eccezione dei servizi socio-sanitari;
  2. gestione del materiale, dei magazzini e della logistica;
  3. sviluppo e gestione delle reti informative e digitalizzazione del sistema;
  4. gestione del patrimonio immobiliare per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti ed alienazioni, in coerenza con gli indirizzi regionali;
  5. programmazione degli investimenti e valutazione delle tecnologie sanitarie, in coerenza con gli indirizzi regionali;
  6. gestione del patrimonio tecnologico per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, acquisizione, riallocazione e dismissione (HTA e HTM);
  7. gestione e organizzazione dei centri di prenotazione;
  8. gestione degli affari legali;
  9. altre eventuali attività di carattere amministrativo, logistico, tecnico – economale e di supporto stabilite dalla Giunta Regionale con appositi provvedimenti.

La Società eroga i suoi servizi a favore dei Soci anche a seguito di affidamento diretto (“in house”) e quindi nel pieno rispetto dei principi nazionali e comunitari che limitano tali attività e che impongono il cosiddetto “controllo analogo”.

Le funzioni di indirizzo, vigilanza e programmazione dell’operato della Società da parte della Giunta Regionale e dei Soci consorziati assicurano che i livelli e le condizioni di svolgimento dell’attività siano conformi agli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta Regionale, agli standard quali-quantitativi indicati negli accordi contrattuali così come previsto dal successivo articolo 6, comma II del presente statuto ed alle esigenze degli utenti.

La Società può compiere tutte le attività di carattere ausiliario e di supporto ritenute utili e/o opportune ai fini consortili.

La realizzazione dell’oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta, tramite convenzione, appalto nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.

 

 

Articolo 3 – Sede

La Società ha sede in Torino.

E’ di competenza dell’Assemblea dei Soci modificare successivamente la sede sociale qualora se ne dimostrasse l’opportunità per ragioni di funzionalità ed economicità, previa acquisizione del parere favorevole da parte della Giunta Regionale.

 

 

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è fissata sino al 31/12/2042 e può essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea dei Soci a seguito di provvedimento autorizzativo della Giunta Regionale.

 

 

CAPITOLO II

Capitale – Quote di partecipazione – Soci – Finanziamenti – Diritti particolari dei soci – Corrispettivi

Articolo 5 – Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila/00).

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti ed in genere di tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

Le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale, secondo il disposto di cui agli articoli 2481 e seguenti del c.c. eventualmente proposte anche dall’Amministratore Unico, devono essere approvate dalla Giunta Regionale e, in questo caso, obbligatoriamente

sottoscritti in eguale misura dai Soci, con successiva delibera della Società. Potranno in ogni caso acquistare la qualità di Soci esclusivamente le Aziende Sanitarie Regionali (ASR) afferenti all’area sovrazonale di Torino Sud Est.

I Soci hanno quota paritaria di partecipazione.

La quota non è trasferibile a terzi. Le partecipazioni non possono essere costituite in pegno.

In caso di scioglimento del singolo rapporto sociale dovuto alla riorganizzazione del sistema sanitario regionale, la quota di partecipazione del Socio uscente si accresce in eguale misura alla quota dei Soci superstiti, salvo l’eventuale subentro di nuovi Soci e fatta salva la liquidazione della quota al valore nominale.

 

 

Articolo 6 – Obblighi dei Soci

I Soci consorziati si obbligano a conferire alla Società, attraverso appositi accordi contrattuali e nel rispetto delle normative vigenti in materia di “in house providing”, le funzioni operative previste dall’articolo 2, nonché a collaborare al conseguimento degli scopi consortili, anche mettendo a disposizione le proprie conoscenze tecniche, le capacità professionali ed i mezzi necessari.

Gli accordi contrattuali dovranno precisare le risorse che la Società richiederà ai Soci di trasferire (personale, mezzi, tecnologie ecc.) per lo svolgimento delle funzioni, le modalità di svolgimento, gli standard prestazionali quali-quantitativi attesi, le modalità e i criteri per il rimborso delle spese sostenute ed eventualmente tutti gli ulteriori aspetti necessari per assicurare un efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni conferite.

I Soci hanno l’obbligo di adempiere nel trasferimento delle risorse richieste dalla Società, nonché versare i contributi per il funzionamento della Società, ai sensi dell’art. 2615-ter C.C.

 

 

Articolo 7 – Controllo analogo

Ai fini di realizzare il controllo analogo proprio della società che opera “in house”, ad ogni Socio spetta, a norma del terzo comma dell’articolo 2468 c.c., il potere di indicare all’Amministratore Unico aspetti progettuali/obiettivi/modalità operative relativi ai servizi prestati a favore del Socio stesso; spetta pure il diritto di segnalare all’Amministratore Unico eventuali disfunzioni nella gestione dei servizi svolte a suo favore dalla Società, richiedendo che vengano apportati correttivi, nonché di esprimere il suo motivato dissenso in ordine ad atti gestionali che interessino i servizi svolti a suo favore dalla Società, richiedendo che della questione sia investita l’Assemblea dei Soci.

 

 

Articolo 8 – Corrispettivi

Alle spese di gestione si provvede, in via ordinaria, con i corrispettivi delle attività svolte.

I corrispettivi, così come definiti nell’art. 6 comma II del presente Statuto, non possono superare i costi imputabili alle prestazioni ricevute, oltre alla copertura delle spese generali.

L’Assemblea dei Soci, su proposta dell’Amministratore Unico, definisce i criteri di calcolo dei corrispettivi in relazione all’effettiva fruizione degli stessi e sulla base dei costi necessari per produrli.

I Soci, a copertura delle spese generali, possono inoltre essere chiamati a versare un contributo annuo in misura proporzionale all’entità dei servizi ricevuti dalla Società, determinati in base al regolamento interno con riferimento all’ammontare, alle modalità e alla periodicità dei versamenti.

Spetta all’Amministratore Unico richiedere alla Giunta Regionale di assumere provvedimenti nei confronti dei Soci morosi.

 

 

CAPITOLO III

Decisioni dei soci – Assemblea

Articolo 9 – Assemblea

L’Assemblea è costituita dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali consorziate.

L’Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l’Amministratore Unico o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale (ovvero anche singoli soci nelle ipotesi di cui all’articolo 6 del presente Statuto) sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell’Assemblea dei Soci:

  1. l’approvazione dei bilanci;
  2. la nomina dell’Amministratore Unico su designazione del Presidente della Giunta regionale;
  3. la nomina dei Sindaci, dei supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
  4. Le modificazioni dell’atto costitutivo a seguito di provvedimento del Consiglio Regionale o, negli altri casi, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale;
  5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte del Consiglio Regionale;
  6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
  7. il versamento di contributi a carico dei Soci;
  8. la variazione della sede sociale, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale

Le decisioni dei Soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

 

 

Articolo 10 – Sede e modalità di svolgimento

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti tra loro, audio e/o video collegati, a condizione che:

  1. siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario;
  2. sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  4. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti dell’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
  5. di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.

 

 

Articolo 11 – Modalità di convocazione

L’Assemblea è convocata dall’Amministratore Unico ovvero, in caso di sua assenza, dal Collegio Sindacale, o anche dal Socio o dai Soci che ne abbiano fatto inutilmente richiesta all’Amministratore Unico, a norma del precedente art. 6. L’Assemblea viene convocata con avviso spedito ai Soci, al domicilio risultante dall’iscrizione degli stessi al Registro delle Imprese competente, ed ai Sindaci, almeno otto giorni prima dell’adunanza con lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Nell’avviso di convocazione può essere prevista una seconda convocazione, a distanza di non meno di ventiquattro ore, per il caso di non legale costituzione della prima, pur valendo le medesime maggioranze.

Anche in mancanza di formale convocazione, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e l’Amministratore Unico ed i Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Se l’Amministratore Unico o i Sindaci non partecipano personalmente all’Assemblea, dovranno rilasciare preventivamente apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

 

Articolo 12 – Cariche

L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l’Assemblea è presieduta dalla persona designata, a maggioranza semplice, dagli intervenuti.

L’Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.

 

 

Articolo 13 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando ciò sia ritenuto opportuno, il verbale viene redatto da un notaio ed in tal caso non è necessaria la nomina del segretario.

Il verbale deve indicare la data dell’Assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare gli accertamenti effettuati dal Presidente, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

Il verbale deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei Soci.

 

 

Articolo 14 – Partecipazione ai lavori

Possono intervenire all’Assemblea i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali che risultano iscritte quali Soci al Registro delle imprese competente ai sensi dell’art. 2470 del codice civile, nonché, senza diritto di voto, un rappresentante dell’Assessorato alla Tutela Salute e Sanità della Regione Piemonte.

I Direttori Generali possono farsi rappresentare per delega scritta, che non può essere conferita all’Amministratore Unico o agli organi di controllo della Società.

La delega deve essere conservata negli atti della Società.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assemblea stessa e la regolarità delle deleghe.

 

 

Articolo 15 – Regolarità della costituzione

L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse, specifiche maggioranze.

 

 

CAPITOLO IV

Amministrazione – Organismi consultivi Articolo 16 – Amministratore Unico

La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall’Assemblea dei Soci, su designazione del Presidente della Giunta Regionale.

Non può essere nominato Amministratore Unico, e se nominato decade dal suo ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui all’art. 2382 codice civile.

L’incarico ha durata non inferiore a tre esercizi e non superiore a cinque esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica. Esso è rinnovabile ed è disciplinato da apposito contratto di diritto privato. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno ed esclusivo

Il compenso dell’Amministratore Unico è stabilito dall’Assemblea dei Soci, previo parere favorevole vincolante della Direzione Sanità dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria e A.Re.S.S., Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia della Regione Piemonte.

L’Amministratore Unico potrà cessare dalla carica prima della scadenza del termine per:

  1. dimissioni;
  2. revoca da parte dell’Assemblea, senza alcun diritto ad indennità o risarcimento, nel caso di
    1. mandato della Giunta Regionale a seguito di verifica e valutazione negativa del suo operato;
    2. sopravvenienza di cause di incompatibilità;
    3. gravi violazioni di legge;
    4. rilevanti inadempienze contrattuali;
    5. il sopravvenire delle cause di cui all’art. 2382 c.c

In tali ipotesi, l’Assemblea provvede alla nomina del nuovo Amministratore Unico che deve essere effettuata entro novanta giorni.

 

 

Articolo 17 – Poteri e responsabilità

L’Amministratore Unico ha la responsabilità organizzativa e gestionale della Società e ne assume la rappresentanza legale. E’ investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nell’ambito e nel rispetto di quanto indicato nel presente Statuto e nella Legge Regionale Piemonte 28 marzo 2012 n. 3, con la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale.

 

 

Articolo 18 – Nomina dei procuratori ad negotia e procuratori speciali. Affidamento dei ruoli di responsabilità al personale conferito.

L’Amministratore Unico individua tra i dirigenti assegnati alla Società, ai sensi dell’art. 6 comma II del presente Statuto, coloro che avranno la responsabilità di gestione e coordinamento delle funzioni conferite.

L’individuazione dovrà avvenire sulla base della valutazione delle competenze manageriali, delle competenze tecnico professionali rispetto alla specifica funzione da gestire e sulla base della formazione manageriale e professionale in possesso dei candidati.

I dirigenti così individuati saranno nominati anche procuratori ad negotia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

 

 

Articolo 19 – Rappresentanza

La rappresentanza generale della Società spetta all’Amministratore Unico o, in caso di sua assenza o impedimento, ad un suo vice nominato nella persona del più anziano tra i dirigenti individuati ai sensi dell’articolo 18 del presente Statuto. La firma del vice amministratore fa prova nei confronti di terzi dell’assenza o dell’impedimento dell’Amministratore Unico.

La rappresentanza spetta inoltre agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro attribuiti nell’atto di nomina.

 

 

Articolo 20 – Personale

La Società non può stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato. La Società si avvale per l’attuazione dei compiti istituzionali, oltre che del personale individuato negli atti di conferimento di cui all’art. 6 del presente Statuto, anche di personale ulteriore assegnatole funzionalmente dalla Regione Piemonte, dalle Aziende Sanitarie Regionali e dagli enti locali. Tale personale rimane incardinato, sia relativamente allo stato giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico, all’ente di provenienza

 

 

CAPITOLO V

Collegio sindacale – Controllo dei soci Articolo 21 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, oltre che da due supplenti, tutti nominati dall’Assemblea fra i componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Regionali socie, senza oneri aggiuntivi.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio ed i supplenti durano in carica per lo stesso periodo del mandato dell’Amministratore Unico e sono rinnovabili. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono quelli previsti per il Collegio dei revisori delle Aziende Sanitarie Regionali in quanto compatibili.

Ad esclusione dei casi in cui sia prevista l’obbligatorietà della nomina del revisore legale, i soci possono decidere di affidare la revisione legale all’organo di controllo.

 

 

Articolo 22 – Verifica gestione

La Giunta Regionale e l’Assemblea dei Soci verificano i risultati di gestione della Società in relazione agli indirizzi e agli obiettivi assegnati, sulla base di una relazione annuale sull’attività svolta allegata al bilancio consuntivo redatta dall’Amministratore Unico. Detta relazione viene inviata anche alla Commissione Consiliare Regionale competente.

La Giunta Regionale e l’Assemblea dei Soci hanno ampi poteri per controllare la gestione amministrativa e finanziaria della Società; in particolare, a norma dell’art. 2476, II comma del codice civile, hanno il diritto di avere dall’Amministratore Unico notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

 

 

Articolo 23 – Bilancio

 

 

CAPITOLO VI

Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l’Amministratore Unico procede alla formazione del bilancio di esercizio, a norma di legge.

Il bilancio, in deroga a quanto disposto dall’art. 2615-bis del codice civile, è presentato ai Soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine fino a 180 (centottanta) giorni – nei limiti ed alle condizioni di cui al secondo comma dell’art. 2364 del codice civile. In tali casi l’Amministratore Unico sarà tenuto a segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

La Società, tramite la gestione annuale dei proventi e dei costi, persegue l’obbiettivo del pareggio di bilancio.

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio annuo approvato dall’Assemblea dedotta la quota destinata per legge alla riserva legale o a speciali finalità deliberate dall’Assemblea dei soci, sono imputati come fondi vincolati alla realizzazione di investimenti, studi o iniziative rientranti nell’oggetto consortile. L’Assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare, su proposta dell’Amministratore Unico, la ripartizione di ristorni/rimborsi ai Soci consorziati, in proporzione alla quantità e qualità dei servizi agli stessi erogati.

 

 

CAPITOLO VII

Scioglimento

Articolo 23 – Scioglimento

La Società si scioglie:

  1. per il decorso del termine;
  1. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’Assemblea, all’uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie previa autorizzazione da parte del Consiglio Regionale;
  2. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall’articolo 2482-ter c.c.;
  3. per deliberazione dell’Assemblea previa autorizzazione da parte del Consiglio Regionale;
  4. per le altre cause previste dalla legge.

Gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui l’Amministratore Unico ne accerta la causa e, nell’ipotesi sopra prevista alla lettera e), alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione assembleare.

 

 

Articolo 24

 

 

CAPITOLO VIII

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e di consorzi, in quanto non contrastanti con le disposizioni della Legge Regionale Piemonte 28 marzo 2012 n.3 e delle altre leggi speciali in materia.

Visto per inserzione e deposito.